Art. 5.
(Entrate).

      1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istituzionali:

          a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

          b) i contributi della regione Veneto e degli enti pubblici;

          c) i contributi e i finanziamenti a specifici progetti;

          d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui agli articoli 10 e 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

          e) gli eventuali redditi patrimoniali;

          f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

          g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

          h) i proventi delle sanzioni derivanti dall'inosservanza delle norme regolamentari stabilite dall'Ente parco;

          i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.

 

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      2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.